L’ESTENSIONE DELLA LEGGE 104 ALLE UNIONI CIVILI

L’Inps con la circolare n.38 del 27/02/2017 è intervenuto per coordinare le disposizioni normative che prevedono il godimento di permessi retribuiti e congedi straordinari con la legge n. 76/2016 (c.d. Cirinnà) e la sentenza n. 213 del 5 luglio 2016 della Corte Costituzionale.

 In particolare l’istituto si sofferma su due aspetti:

• I tre giorni di permesso mensile retribuiti a favore dei lavoratori dipendenti che prestano assistenza al coniuge, parenti/affini entro il secondo grado con estensione al terzo grado in caso di situazione di disabilità grave;

• Il congedo straordinario per assistenza a soggetti con disabilità grave.

Queste tutele sono state estese con la legge n. 76/2016 alle unioni civili costituibili solo tra le persone dello stesso sesso e alle convivenze di fatto costituibili tra persone sia dello stesso sesso sia di diverso sesso. 

L’Inps precisa che alle unioni civili spettano sia i tre giorni di permesso, sia il congedo straordinario mentre alle convivenze solo i permessi mensili.

Dalla sentenza della Corte Costituzionale, emerge che l’esclusione dei conviventi dal beneficio di permesso dal lavoro e assistenza al cittadino con handicap viola gli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione.

Infatti, si apprende che “è irragionevole che nell’elencazione dei soggetti legittimati a fruire del permesso mensile” previsto dalla Legge 104 “non sia incluso il convivente della persona con handicap in situazione di gravità” in quanto, viene leso il diritto alla salute psico-fisica di ogni cittadino con handicap, diritto che deve essere garantito e tutelato sia come singolo che in quanto membro di una comunità. 

Al momento la domanda può essere presentata alla sede Inps di competenza utilizzando il modulo Sr08 (permessi mensili) e Se64 (congedo straordinario) inviandola tramite Pec o raccomandata a/r oppure direttamente allo sportello.

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