Fiscal Point
Aggiornamento sulle normative fiscali a cura di SCS Advisor
Potrete trovare in questa rassegna le normative suddivise per anno e scaricare la documentazione completa relativa in formato pdf stampabile
Anno 2022
Lavoratori autonomi occasionali: comunicazione preventiva
Lavoratori autonomi occasionali: comunicazione preventiva
A decorrere dal 14/01/2022 le prestazioni di lavoro autonomo occasionale (quelle con ritenuta del 20%) devono essere comunicate preventivamente all’ispettorato del lavoro. La comunicazione dovrà essere effettuata all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente, in ragione del luogo ove si svolgerà la prestazione, e dovrà essere preventiva rispetto all’avvio dell’attività lavorativa.
L'obbligo riguarda i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione o, anche se avviati prima, ancora in corso alla data del 11 gennaio 2022, e la comunicazione va inviata entro il 18 gennaio 2022.L'obbligo riguarda i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione o, anche se avviati prima, ancora in corso alla data del 11 gennaio 2022, e la comunicazione va inviata entro il 18 gennaio 2022.
Per gli incarichi conferiti dopo l'11 gennaio la comunicazione va effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico. Riassumiamo qui di seguito cosa caratterizza la “prestazione occasionale “:- l’autonomia, in relazione alle modalità e ai tempi di svolgimento del servizio o di realizzazione dell’opera;
- l’occasionalità dell’attività svolta o realizzata;
- il mancato inserimento nell’organizzazione dell’azienda per la quale si svolge il lavoro;
- l’assenza del vincolo di subordinazione con il committente;
- la corresponsione di un corrispettivo.
Anno 2021
30/09/2021 DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021, n. 127: Green Pass
30/09/2021 DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021, n. 127: Green Pass
Di seguito vi riportiamo le ultime FAQ pubblicate sul sito del Ministero.
• Chi lavora sempre in smart working deve avere il green pass?
No, perché il green pass serve per accedere ai luoghi di lavoro. In ogni caso lo smart working non può essere utilizzato allo scopo di eludere l'obbligo di green pass.
• I privati potranno avere piattaforme per i controlli analoghe a quelle della scuola e del pubblico impiego?
Al momento non sono previste piattaforme analoghe; se ne potrà verificare in seguito la realizzabilità da un punto di vista tecnico ed eventualmente modificare il DPCM che disciplina le modalità di verifica.
• Chi controlla il libero professionista? E il titolare di un'azienda che opera al suo interno?
Il libero professionista quando accede nei luoghi di lavoro pubblici o privati per lo svolgimento della propria attività lavorativa viene controllato dai soggetti previsti dal decreto-legge n. 127 del 2021. Il titolare dell'azienda che opera al suo interno viene controllato dal soggetto individuato per i controlli all'interno dell'azienda.
• Il datore di lavoro della colf o della badante è tenuto a verificare che la dipendente abbia il green pass?
Sì.
• Visto l'obbligo del green pass, nelle aziende si potrà derogare alla regola del metro di distanziamento?
No, il green pass non fa venir meno le regole di sicurezza previste da linee guida e protocolli vigenti.
• Le aziende che effettueranno controlli a campione sul personale potranno incorrere in delle sanzioni nel caso in cui un controllo delle autorità dovesse riscontrare la presenza di lavoratori senza green pass?
No, a condizione che i controlli siano stati effettuati nel rispetto di adeguati modelli organizzativi come previsto dal decreto-legge n. 127 del 2021.
Nel documento allegato il decreto legge completo >>
28/09/2021 Fattura elettronica al via tra Italia e San Marino
28/09/2021 Fattura elettronica al via tra Italia e San Marino
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02/08/2021 Credito d'imposta sanificazione
02/08/2021 Credito d'imposta sanificazione
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13/07/2021 Credito d’imposta Beni Strumentali – Legge di Bilancio 2021
13/07/2021 Credito d’imposta Beni Strumentali – Legge di Bilancio 2021
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07/05/2021 BANDO REGIONE LOMBARDIA per investimenti in digitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese.
07/05/2021 BANDO REGIONE LOMBARDIA per investimenti in digitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese.
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03/05/2021 Riscossione e cartelle, sospensione prorogata al 31 maggio
03/05/2021 Riscossione e cartelle, sospensione prorogata al 31 maggio
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22/03/2021 Decreto Sostegni: Partite IVA
22/03/2021 Decreto Sostegni: Partite IVA
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16/03/2021 Certificazioni Uniche 2021 Invio dati relativi al 2020 per la precompilazione delle dichiarazioni - Conservazione fatture elettroniche - Proroghe dei termini
16/03/2021 Certificazioni Uniche 2021 Invio dati relativi al 2020 per la precompilazione delle dichiarazioni - Conservazione fatture elettroniche - Proroghe dei termini
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Versamento del saldo IVA per il 2020 entro il 16 marzo 2021
Versamento del saldo IVA per il 2020 entro il 16 marzo 2021
Resta ferma la possibilità di effettuare tale versamento entro i termini previsti per le imposte sui redditi e di rateizzare il debito.
Il versamento del saldo IVA può essere effettuato in un’unica soluzione entro il 16 marzo (ex art. 6 del DPR 542/99)...
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10/02/2021 - BILANCIO 31/12/2020 – SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI
10/02/2021 - BILANCIO 31/12/2020 – SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI
La quota di ammortamento non contabilizzata nel 2020 dovrà essere imputata al Conto economico del bilancio 2021 e allo stesso modo saranno differite le quote successive, prolungando l’originario piano di ammortamento di un anno.
I soggetti che si avvalgono della sospensione devono destinare una riserva indisponibile di utile corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata e motivare in Nota Integrativa le ragioni dell’applicazione della deroga.
La sospensione degli ammortamenti non ha ripercussioni sulla determinazione del reddito e del valore della produzione ai fini IRAP: è possibile dedurre la quota di ammortamento sospesa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dalla disciplina fiscale, nonostante la mancata imputazione a conto economico.
A tal fine dovrà essere effettuata una variazione in diminuzione nel Mod. REDDITI 2021. Si genera quindi un disallineamento tra valore civilistico e fiscale con conseguente stanziamento di imposte differite passive da utilizzare nell’ultimo periodo di ammortamento civilistico.
04/02/2021 Fattura elettronica Nuove specifiche tecniche
04/02/2021 Fattura elettronica Nuove specifiche tecniche
Le molte novità contenute nel nuovo tracciato consentono, da un lato, di semplificare alcuni processi (si pensi, ad esempio, all’integrazione elettronica della fattura a seguito di inversione contabile) e, dall’altro, di agevolare l’Amministrazione finanziaria nella predisposizione dei documenti previsti dal programma di assistenza on line, che verranno proposti ai soggetti passivi a decorrere dalle operazioni effettuate dall’1.1.2021 (registri IVA, liquidazioni periodiche e dichiarazione annuale IVA).
Le principali novità consistono nell’introduzione di:
- • nuovi codici (“Natura”, “TipoDocumento”, “TipoRitenuta” e “ModalitàPagamento”);
- • nuove tipologie di controllo.
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Anno 2020
BANDO "SI LOMBARDIA" RIAPERTURA CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO E INSERIMENTO NUOVE ATTIVITA'
BANDO "SI LOMBARDIA" RIAPERTURA CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO E INSERIMENTO NUOVE ATTIVITA'
Le condizioni per poter richiedere il contributo sono:
- avere le credenziali SPID o CNS o un dispositivo di firma digitale;
- avere avuto un decremento di fatturato di almeno un terzo rispetto all’anno precedente;
- rientrare nei codici attività ( ATECO) previsti dal bando
Lotteria degli scontrini, rottamazione ter e saldo e stralcio e rateizzazione della pace fiscale
Lotteria degli scontrini, rottamazione ter e saldo e stralcio e rateizzazione della pace fiscale
Il calendario delle scadenze fiscali dopo i Decreti Ristori e Ristori bis
Il calendario delle scadenze fiscali dopo i Decreti Ristori e Ristori bis
Nessuna recente novità ha invece interessato gli adempimenti, con riferimento ai quali è stata prevista esclusivamente la proroga del modello 770/2020 al 10 dicembre (articolo 10 D.L. 137/2020).
Nello specifico, alcuni interventi riguardano l’imminente scadenza di versamento del 16 novembre.
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LE REGOLE DETTATE DAL NUOVO DPCM IN VIGORE DAL 6 NOVEMBRE 2020
LE REGOLE DETTATE DAL NUOVO DPCM IN VIGORE DAL 6 NOVEMBRE 2020
Centri commerciali chiusi nel weekend e nei giorni festivi. Si fermano anche i musei, le mostre, le sale bingo.
Torna anche la formula della “forte raccomandazione”: questa volta a non spostarsi per tutto il resto della giornata, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.
Per le zone rosse e arancioni le regole si fanno più stringenti.
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Anticipazioni DPCM 5 Novembre 2020 ed elenco attività consentite anche nelle zone rosse
Anticipazioni DPCM 5 Novembre 2020 ed elenco attività consentite anche nelle zone rosse
quelle valide per tutto il territorio nazionale e altre norme valide limitatamente all’ambito regionale.
Viene pertanto congegnato un regime differenziato in tre fasce di rischio contagio, a seconda dei 21 parametri elencati nel testo di un reportage scientifico che dovrebbe essere allegato al nuovo DPCM. Le norme valide a livello regionale saranno concordate d’intesa col presidente della Regione.
Secondo la bozza, i provvedimenti saranno valutati su base settimanale, e avranno durata minima di 15 giorni (comunque non oltre il 3 dicembre): per l’effetto, se una Regione verrà classificata come zona 4 (o rossa), vi rimarrà per almeno due settimane. Ogni Regione sarà collocata in una delle tre fasce sulla base di criteri oggettivi, enumerati nel documento scientifico condiviso con la Conferenza delle Regioni (“Prevenzione e risposta Covid-19, evoluzione della strategia per il periodo autunno inverno”).
Il ministro della Salute potrà adottare ordinanze d’intesa col presidente della Regione al fine di prevedere l’esenzione dell’applicazione di una o più misure restrittive, finanche in specifiche parti del territorio regionale.
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28/10/2020 Contributo a fondo perduto dal 100% al 400% in più
28/10/2020 Contributo a fondo perduto dal 100% al 400% in più
Nel documento allegato la circolare completa e i codici ATECO ammessi
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Proroga del termine di presentazione dei modelli 770/2020, relativi all’anno d’imposta 2019
Proroga del termine di presentazione dei modelli 770/2020, relativi all’anno d’imposta 2019
Il nuovo termine è stato stabilito al 10.12.2020, rispetto alla precedente scadenza del 2.11.2020 (in quanto il termine ordinario del 31 ottobre cade di sabato).
Il differimento del termine di presentazione dei modelli 770/2020 è stato disposto per venire incontro alle esigenze rappresentate dalle categorie professionali, in relazione ai numerosi adempimenti fiscali da effettuare per conto dei contribuenti e dei sostituti d’imposta, tenuto conto anche dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Per effetto della proroga al 10.12.2020 del termine di presentazione dei modelli 770/2020, sono conseguentemente differiti i termini, ad essa collegati, relativi:
- all’invio telematico delle Certificazioni Uniche 2020 che non contengono dati da utilizzare per l’elaborazione della dichiarazione precompilata;
- ai ravvedimenti operosi.
NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI CONTAGIO DA COVID 19 – circolare Ministero della salute del 12/10/2020
NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI CONTAGIO DA COVID 19 – circolare Ministero della salute del 12/10/2020
Nel documento allegato la circolare completa
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Modifica procedura per rivalutare i beni di impresa e partecipazioni
Modifica procedura per rivalutare i beni di impresa e partecipazioni
Nel documento allegato tutti i chiarimenti
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Coronavirus: "Decreto Agosto" DL 14.8.2020 n. 104
Coronavirus: "Decreto Agosto" DL 14.8.2020 n. 104
Con il DL 14.8.2020 n. 104 (c.d. “decreto Agosto”), pubblicato sulla G.U. 14.8.2020 n. 203, sono state emanate ulteriori misure urgenti per imprese, lavoratori e famiglie a causa dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19).
Il DL 104/2020 è entrato in vigore il 15.8.2020, giorno successivo alla sua pubblicazione. Tuttavia, per numerose disposizioni sono previste specifiche decorrenze. Nel documento allegato vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 104/2020.
Il DL 104/2020 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.
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DECRETO AGOSTO IN FASE DI APPROVAZIONE : IN ARRIVO MISURE PER 25 MILIARDI DI EURO
DECRETO AGOSTO IN FASE DI APPROVAZIONE : IN ARRIVO MISURE PER 25 MILIARDI DI EURO
Ora che lo scostamento è stato approvato, per l’emanazione del nuovo decreto legge non dovrebbero esserci ostacoli. Anzi, a giorni potremo avere la versione definitiva e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale...
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POS obbligatorio: dal 1° LUGLIO 2020 partono le sanzioni
POS obbligatorio: dal 1° LUGLIO 2020 partono le sanzioni
I soggetti interessati sono tutti i titolari di partita IVA (commercianti, artigiani, professionisti, eccetera).
È chiaro che la previsione delle sanzioni mira a disincentivare l’uso dei contanti a favore di pagamenti elettronici, decisamente più tracciabili, con il chiaro obiettivo di controllare l’evasione fiscale ...
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UFFICIALE IL DIFFERIMENTO DEI PAGAMENTI AL 20/07/2020
UFFICIALE IL DIFFERIMENTO DEI PAGAMENTI AL 20/07/2020
Il DPCM stabilisce infatti che i versamenti devono essere effettuati:
- entro il 20 luglio 2020, invece che entro il 30 giugno, senza alcuna maggiorazione;
- oppure dal 21 luglio al 20 agosto 2020, invece che entro il 30 luglio, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo, aspetto che non era considerato dal precedente comunicato stampa.
- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, ( ex studi di settore )
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569 euro).
- applicano il regime forfetario di cui all’art. 1 commi 54-89 della L. 190/2014, come già indicato nel precedente comunicato stampa;
- applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27 comma 1 del DL 98/2011 (c.d. “contribuenti minimi”);
- presentano altre cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfetaria del reddito, ecc.).
- sono soci di società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;
- il saldo 2019 e l’eventuale primo acconto 2020 dell’IRPEF e dell’IRES;
- il saldo 2019 dell’addizionale regionale IRPEF;
- il saldo 2019 e l’eventuale acconto 2020 dell’addizionale comunale IRPEF;
- il saldo 2019 e l’eventuale primo acconto 2020 della “cedolare secca sulle locazioni”, dell’imposta sostitutiva (15% o 5%) dovuta dai contribuenti forfetari e dell’imposta sostitutiva del 5% dovuta dai c.d. “contribuenti minimi”;
- le altre imposte sostitutive (es. per la rivalutazione dei beni d’impresa) o addizionali (es. la c.d. “tassa etica”) che seguono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi;
- il saldo 2019 e l’eventuale primo acconto 2020 dell’IVIE e/o dell’IVAFE;
- il saldo 2019 e l’eventuale primo acconto 2020 dei contributi INPS dovuti da artigiani, commercianti e professionisti.
Bando SAFE WORKING Unioncamere di Milano
Bando SAFE WORKING Unioncamere di Milano
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Puoi presentare la tua domanda di contributo dal 28 Maggio al 10 Novembre 2020, salvo esaurimento anticipato della dotazione finanziaria.
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ALLEGATO 1 - Codici Ateco delle attività NON consentite dai DPCM 11 marzo 2020, DPCM 22 marzo 2020 e D.M. 25 marzo 2020
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ALLEGATO 2 - Codici Ateco delle attività consentite dai DPCM 11 marzo 2020, DPCM 22 marzo 2020 e D.M. 25 marzo 2020
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21/5/2020 Decreto Rilancio per le aziende in materia fiscale e di riscossione
21/5/2020 Decreto Rilancio per le aziende in materia fiscale e di riscossione
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ALLEGATO >>
BANDO SAFE WORKING Regione Lombardia
BANDO SAFE WORKING Regione Lombardia
Beneficiari Sono beneficiari del bando le micro e piccole imprese aventi sede operativa o unità locale in Lombardia e operanti nei settori del commercio, dei pubblici esercizi (bar e ristoranti), dell’artigianato, del manifatturiero, dell’edilizia, dei servizi e dell’istruzione che hanno sospeso l’attività. N.B. Sono ammesse le imprese la cui attività era tra quelle consentite, ma che hanno deciso di introdurre il lavoro agile per tutti i dipendenti; mentre sono escluse le attività consentite dai DPCM dell’11 marzo 2020, 22 marzo 2020 e dal Decreto Ministeriale 25 marzo 2020, nonché le imprese che, ai sensi dei DPCM 22 marzo e 10 aprile 2020, hanno esercitato in deroga.
Sono escluse le aziende che hanno proseguito l’attività e quelle che hanno deciso di introdurre il lavoro agile per tutti i dipendenti.
Nel documento allegato, tutti i dettagli sulle agevolazioni.
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Coronavirus: canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo
Coronavirus: canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo
Sempre ieri, il Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri ha annunciato al Tg1 che il testo sarebbe andato subito in Gazzetta Ufficiale – non ancora pubblicata al momento della chiusura del Quotidiano –, con l’immediata utilizzabilità delle sue risorse già da oggi.
Il testo prevede, all’art. 28, un nuovo credito d’imposta sui canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo.
Rispetto al precedente credito d’imposta, previsto solo per botteghe e negozi, la nuova agevolazione risulta più ampia, includendo tutti gli immobili destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico (compresi quelli nell’ambito dell’affitto d’azienda) o destinati all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.
Sono tuttavia previste alcune specifiche condizioni:
- I soggetti devono avere ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente;
- Le “strutture alberghiere e agrituristiche” possono, invece, beneficiare dell’agevolazione indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente;
- Per i soggetti locatari esercenti attività economica, è inoltre previsto che il credito d’imposta spetti a condizione che nel mese di riferimento abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.
Sotto il profilo oggettivo, si evidenzia che il nuovo credito d’imposta riguarda tutti gli “immobili ad uso non abitativo”, non essendo previsto, come per il bonus botteghe e negozi di cui all’art. 65 del DL 18/2020, la classificazione in una sola categoria catastale (nel caso di specie era la categoria C/1).
Inoltre, l’agevolazione spetta (in misura ridotta) anche sui canoni relativi a contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinati alle suddette attività.
Per espressa disposizione normativa, l’agevolazione è utilizzabile solo “successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni”, per cui i canoni devono essere pagati.
Il credito d’imposta è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno.
Il credito d’imposta spetta in misura pari al 60% dell’ammontare mensile dei canoni di locazione, leasing o di concessione dei suddetti immobili ad uso non abitativo o al 30% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo.
Viene inoltre disposto che l’agevolazione in esame non sia cumulabile con il credito botteghe e negozi in relazione alle medesime spese.
Quanto alle modalità di utilizzo, il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione nel modello F24, successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni.
In alternativa all’utilizzo diretto, i beneficiari del credito possono optare per la cessione, anche parziale, del credito d’imposta ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari (art. 122 del DL).
Nomina obbligatoria dell’organo di controllo - Termine prorogato 30 giugno
Nomina obbligatoria dell’organo di controllo - Termine prorogato 30 giugno
Con la presente si portano a conoscenza dei Clienti costituiti in forma di società di capitali ( SRL) i nuovi obblighi di nomina dell’organo di revisione in scadenza al 30 giugno 2020.
NORMATIVA
In ambito europeo, la Dir. 2013/34/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio del 26.6.2013 nella parte introduttiva, precisa che i bilanci d’esercizio e i bilanci consolidati devono essere sottoposti a revisione contabile, con l’eccezione di quelli delle piccole imprese, al fine di contenere gli oneri amministrativi di queste piccole realtà e per il minori bisogno di rassicurazioni sul bilancio per via della diffusa sovrapposizione tra amministrazione e azionisti.
Casistiche di nomina dell’Organo di Controllo/Revisore Immutate:
- Società per Azioni (S.p.A.)
- Società in Accomandita per Azioni (S.a.p.A.)
- Società Cooperative (S.p.A. o S.r.l.) che emettono strumenti finanziari non partecipativi (strumenti finanziari forniti di diritto finanziario e di diritto amministrativo – a seguito di apporti di soci e di terzi – escluso il diritto di Voto nell’assemblea generale dei soci)
- Società tenute al bilancio consolidato
- Società controllanti di altra società tenuta alla revisione legale dei conti (esempio S.r.l. controllante di S.p.A./S.a.p.A.)
- Srl
- Società Cooperative (costituite in forma di S.r.l.; si veda il rinvio operato dall’art. 2543 c.c. all’art. 2477 c.c.)
- un revisore;
- un sindaco/il collegio sindacale con funzioni (oltre che di controllo legale e amministrativo) di revisione.
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.
MODIFICHE APPORTATE - D.Lgs. 14/2019
L’art. 379, co. 1, D.Lgs. 14/2019 ha sostituito i co. 3 e 4 dell’art. 2477 c.c. con il seguente testo: “La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
ENTRATA IN VIGORE
La previsione normativa aveva introdotto l’obbligo di nomina entro l’esercizio 2019 , oggi prorogata alla data di approvazione del bilancio al 31/12/2019.
ESERCIZI DA CONSIDERARE
Ai fini della prima applicazione delle disposizioni dettate dal modificato art. 2477 c.c., ai sensi dell’art. 379, co. 3, ultimo periodo, D.Lgs. 14/2019, si dovrà avere riguardo agli esercizi 2018 e 2019.
ADEMPIMENTI
L’adempimento, da effettuare con delibera dell’assemblea ordinaria , originariamente previsto per il 16.12.2019 , è stato prorogato fino al termine di approvazione del bilancio al 31/12/2019, quindi, considerato lo slittamento dei termini causato dalla “pandemia “ di COVID19 , entro il 30 giugno 2020.
COSA SUCCEDE SE NON VIENE NOMINATO L’ORGANO DI CONTROLLO
Qualora venga superato anche il termine del 30 giugno 2020 , il Tribunale competente , su segnalazione di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del Conservatore della Camera di Commercio, procederà alla nomina d’ufficio, stabilendo anche il compenso in base alle tariffe , ancora in vigore, utilizzate per gli incarichi affidati ai professionisti su mandato del Tribunale.
Coronavirus: Decreto Rilancio 13/05/2020
Coronavirus: Decreto Rilancio 13/05/2020
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Nel documento allegato trovate le Linee guida per le attività produttive.
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Nel documento allegato trovate le Linee guida per gli esercizi commerciali.
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Nel documento allegato trovate le Linee guida per la gestione di bambini e adolescenti.
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Posticipo dell'entrata in vigore del nuovo formato della fattura elettronica
Posticipo dell'entrata in vigore del nuovo formato della fattura elettronica
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Anticipazioni del Decreto del Presidente del Consiglio di fine aprile 2020
Anticipazioni del Decreto del Presidente del Consiglio di fine aprile 2020
In pratica i pagamenti sospesi potranno essere pagati non più in 5 rate mensili ma fino a 10 rate, sempre mensili. Per le aziende che vantano crediti d’imposta, fino ad oggi, è concessa la compensazione fino a Euro 5.000,00 già da gennaio 2020, mentre la somma eccedente potrà essere compensata solo trascorsi 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione a cui i crediti si riferiscono.
Se consideriamo che quest’anno le dichiarazioni verranno trasmesse ad ottobre, detti crediti sarebbero - di fatto - inutilizzabili fino a tale mese.
Sarebbe intenzione del legislatore elevare il limite massimo compensabile immediatamente (5.000), ma non è ancora stato reso noto il nuovo limite.
Appena avremo notizie più precise e la conferma di tali disposizioni, pubblicheremo un aggiornamento.
Decreto approvato il 6 APRILE 2020 dal Consiglio dei Ministri:misure di intervento sulla liquidità aziendale e sulle prossime scadenze due versamenti fiscali
Decreto approvato il 6 APRILE 2020 dal Consiglio dei Ministri:misure di intervento sulla liquidità aziendale e sulle prossime scadenze due versamenti fiscali
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Nuovi provvedimenti allo studio del Ministero per fronteggiare la crisi provocata dal fermo delle attività a causa del COVID 19
Nuovi provvedimenti allo studio del Ministero per fronteggiare la crisi provocata dal fermo delle attività a causa del COVID 19
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01-04-2020 Coronavirus: differimento dei pagamenti
01-04-2020 Coronavirus: differimento dei pagamenti
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Coronavirus: Nuovo DPCM del 22 marzo 2020: cosa fare settore per settore
Coronavirus: Nuovo DPCM del 22 marzo 2020: cosa fare settore per settore
Nel documento allegato una sintesi delle nuove disposizioni.
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Decreto “Cura Italia” di marzo 2020
Decreto “Cura Italia” di marzo 2020
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Emergenza epidemiologica da Coronavirus - Proroghe dei termini per i versamenti fiscali e contributivi e gli altri adempimenti fiscali
Emergenza epidemiologica da Coronavirus - Proroghe dei termini per i versamenti fiscali e contributivi e gli altri adempimenti fiscali
- i termini di effettuazione dei versamenti fiscali e contributivi;
- gli altri adempimenti fiscali, diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte;
- i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli enti impositori.
- dell’attività svolta;
- dell’ammontare dei ricavi o compensi del periodo d’imposta 2019;
- dell’ubicazione in determinati territori maggiormente colpiti.
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Coronavirus - Sicurezza sul lavoro
Coronavirus - Sicurezza sul lavoro
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Dichiarazioni d’intento con nuove regole dal 2020
Dichiarazioni d’intento con nuove regole dal 2020
Il decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) ha semplificato l’iter per effettuare acquisti in regime di non imponibilità IVA da parte degli esportatori abituali. L’art. 12-septies del decreto, intervenendo sul dettato dell’art. 1, lettera c), D.L. n. 746/1983 infatti dispone che - a decorrere dal 1° gennaio 2020 - per poter effettuare acquisti in regime di non imponibilità IVA l’esportatore abituale deve soltanto inviare telematicamente la dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate, che a sua volta rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione. Leggi anche Dichiarazioni d’intento: procedura semplificata per gli esportatori abituali
Disciplina vigente fino al 31 dicembre 2019
La disciplina relativa alla presentazione delle dichiarazioni d’intento ha subito significative modifiche nel 2014 ad opera dell’art. 20, D.Lgs. n. 175/2014, il quale ha disposto - a decorrere dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2015 - l’obbligo per gli esportatori abituali di inviare ai fornitori o alla dogana le dichiarazioni d’intento soltanto dopo averle presentate all’Agenzia delle Entrate, insieme alla relativa ricevuta di trasmissione. Il fornitore dell’esportatore abituale, dal suo conto è tenuto, prima di emettere la fattura in regime di non imponibilità IVA, a verificare la trasmissione della dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate da parte dell’esportatore abituale. Non solo: il fornitore è tenuto a riepilogare nella propria dichiarazione annuale IVA i dati delle dichiarazioni d’intento ricevute. In parallelo con tali modifiche è stata disposta la revisione del regime sanzionatorio di cui all’art. 7, comma 4-bis, D.Lgs. n. 471/1997, introducendo una sanzione compresa tra 250 e 2.000 euro, in capo al cedente o prestatore che effettua cessioni di beni o prestazioni di servizi senza applicare l’IVA prima di: - aver ricevuto dal cessionario/committente la dichiarazione d’intento; - aver riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate dei dati in essa contenuti. A seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 175/2014, a decorrere dal 1° marzo 2017 è stato introdotto anche un nuovo modello di dichiarazione d’intento, che sostituisce quello approvato con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate prot. 159674/2014 del 12 dicembre 2014, che gli esportatori abituali devono utilizzare per effettuare acquisti o importazioni di beni senza applicazione dell’IVA. Il nuovo modello, a differenza del previgente non prevede più (ai campi 3 e 4 “operazioni comprese nel periodo da”) l’emissione di dichiarazioni d’intento riferite agli acquisti senza IVA dell’esportatore abituale in un determinato intervallo temporale. Scopo di tale modifica, così come si legge nelle motivazioni del provvedimento direttoriale del 2 dicembre 2016, è quello di consentire “un più puntuale monitoraggio ed una migliore analisi del rischio” degli acquisti effettuati dagli esportatori abituali, “anche al fine di contrastare fenomeni evasivi e fraudolenti connessi all’utilizzo improprio di tale regime agevolativo”. Dal 1° marzo 2017, infatti, è stata ammessa la possibilità di emettere dichiarazioni d’intento che si riferiscano ad una singola operazione o ad un insieme di operazioni fino ad un dato importo (restando “attivi” soltanto i campi 1 e 2 del modello).Disciplina vigente dal 2020
Intervenendo nuovamente sulla formulazione dell’art. 1, lettera c), D.Lgs. n. 746/1983 si dispone che - per potersi avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza l’applicazione dell’IVA - l’esportatore abituale deve inviare apposita dichiarazione d’intento per via telematica all’Agenzia delle Entrate che rilascia la ricevuta con l’indicazione del protocollo di ricezione. La dichiarazione d’intento può riguardare anche più operazioni. Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento devono essere, quindi, indicati nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero devono essere indicati dall’importatore nella dichiarazione doganale. In altri termini, a decorrere dal 2020, sarà compito del fornitore dell’esportatore abituale: - eseguire un riscontro telematico dell’avvenuta trasmissione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione d’intento; - indicare sulla fattura emessa gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento verificato telematicamente. Pertanto, a seguito di tale modifica, in capo all’esportatore abituale viene meno l’obbligo di consegnare al proprio fornitore la dichiarazione d’intento e la ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia, così come in capo al fornitore quello di riepilogare nella dichiarazione IVA i dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute. Inoltre, i soggetti che si avvalgono della dichiarazione d’intento in dogana sono esonerati dalla presentazione della copia cartacea della dichiarazione stessa. Con l’abrogazione del comma 2 dell’art. 1, D.Lgs. n. 746/1983, infine, è stato eliminato anche l’obbligo da parte del dichiarante e dal fornitore o prestatore di numerare progressivamente le dichiarazioni d’intento e di annotarle entro i 15 giorni successivi a quello di emissione o ricezione in un apposito registro.Dalla sanzione fissa a quella progressiva
Correlativamente alla modifica della disciplina relativa alle dichiarazioni d’intento, viene modificato anche l’art. 7, comma 4-bis, D.Lgs. n. 471/1997, disponendo che è punito con una sanzione compresa tra il 100 e il 200 per cento dell’IVA il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni senza l’applicazione dell’IVA, senza aver prima riscontrato per via telematica l’invio della dichiarazione d’intento da parte dell’esportatore abituale all’Agenzia delle Entrate.Disposizioni attuative
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 27 febbraio 2020 sono state individuate le modalità applicative per l’attuazione delle modifiche.Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 27 febbraio 2020 sono state individuate le modalità applicative per l’attuazione delle modifiche. Alle presente si rendono disponibili in formato PDF i seguenti documenti:
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Coronavirus: decreto legge 2 marzo 2020
Coronavirus: decreto legge 2 marzo 2020
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Esterometro – Nuove scadenze
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Chiarimenti sulla presentazione degli F24 con compensazioni superiori a 5.000 euro
Chiarimenti sulla presentazione degli F24 con compensazioni superiori a 5.000 euro
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La detrazione dell’IVA sulle fatture “a cavallo dell’anno”
La detrazione dell’IVA sulle fatture “a cavallo dell’anno”
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OBBLIGO DI PAGAMENTI TRACCIABILI PER GLI ONERI DETRAIBILI
OBBLIGO DI PAGAMENTI TRACCIABILI PER GLI ONERI DETRAIBILI
SPESE A CUI SI APPLICA L’OBBLIGO DI PAGAMENTI TRACCIABILI
La norma che, ai soli fini della detrazione fiscale, vieta l’utilizzo del contante, richiama altre spese che saranno detraibili solo se sostenute con metodi tracciabili, tra le quali le principali sono:
- Interessi passivi mutui prima casa
- Intermediazioni immobiliari per abitazione principale
- Spese mediche
- Veterinarie
- Funebri
- Frequenza scuole e università
- Assicurazioni rischio morte
- Erogazioni liberali
- Iscrizione ragazzi ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi
- Affitti studenti universitari
- Canoni abitazione principale
- Addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza
- Abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale
Anno 2019
Principali novità 26.10.2019 n. 124
Principali novità 26.10.2019 n. 124
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DL 26.10.2019 n. 124 (c.d. “decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020”)
DL 26.10.2019 n. 124 (c.d. “decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020”)
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Riforma della crisi d'impresa - Istituzione dell'organo di controllo (collegio sindacale - sindaco unico - revisore unico)
Riforma della crisi d'impresa - Istituzione dell'organo di controllo (collegio sindacale - sindaco unico - revisore unico)
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Vendite di beni tramite piattaforme digitali: obblighi comunicativi e disposizioni attuative
Vendite di beni tramite piattaforme digitali: obblighi comunicativi e disposizioni attuative
• definito i termini e le modalità di trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi all’obbligo in argomento;
• approvato le specifiche tecniche per la trasmissione dei suddetti dati.
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Decreto crescita: ecco tutte le novità dopo la conversione in legge
Decreto crescita: ecco tutte le novità dopo la conversione in legge
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Queste sono le modifiche che interverranno in tema di fatturazione elettronica e corrispettivi telematici a partire dal 1° luglio 2019
Queste sono le modifiche che interverranno in tema di fatturazione elettronica e corrispettivi telematici a partire dal 1° luglio 2019
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Nuova modalità di presentazione della domanda di assegno per il nucleo familiare
Nuova modalità di presentazione della domanda di assegno per il nucleo familiare
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Incentivi assunzioni per il 2019
Incentivi assunzioni per il 2019
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CIRCOLARE 730/2019 – Novità
CIRCOLARE 730/2019 – Novità
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Legge di bilancio 2019 (L. 30.12.2018 n. 145)
Legge di bilancio 2019 (L. 30.12.2018 n. 145)
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Anno 2018
Ottobre 2018 - NOVITA’ IN MATERIA DI IVA – DL.119 23/10/2018
Ottobre 2018 - NOVITA’ IN MATERIA DI IVA – DL.119 23/10/2018
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Luglio 2018 - Emanazione del decreto attuativo sull'IVA di gruppo
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Luglio 2018 Novità in materia di fatturazione elettronica - Provv. Agenzia delle Entrate
Luglio 2018 Novità in materia di fatturazione elettronica - Provv. Agenzia delle Entrate
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7 febbraio 2018 Disposizioni relative alla trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute
7 febbraio 2018 Disposizioni relative alla trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute
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17 gennaio 2018 Modifiche agli adempimenti INTRASTAT
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10 gennaio 2018 Legge di bilancio 2018
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10 gennaio 2018 Novità previdenziali della legge di bilancio 2018
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Anno 2017
22 dicembre 2017 Decreto Legge 50/2017 - Registrazione delle fatture di acquisto relative all’anno 2017
22 dicembre 2017 Decreto Legge 50/2017 - Registrazione delle fatture di acquisto relative all’anno 2017
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28 novembre 2017 Attività di autoriparazione - Come ottenere la regolarizzazione per la sezione "Meccatronica"
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8 Novembre 2017 LEGGE DI BILANCIO 2018 – In vigore il DL disposizioni urgenti
8 Novembre 2017 LEGGE DI BILANCIO 2018 – In vigore il DL disposizioni urgenti
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Novembre 2017 - Novità in materia fiscale e diritto del lavoro
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Settembre 2017 - Iper ammortamento esteso al 30 settembre 2018
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Luglio 2017 - Split payment, ecco tutti i casi possibili. Fatture al setaccio
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19 aprile 2017 - Super e iper ammortamento per favorire lo sviluppo dell’Industria 4.0
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22 marzo 2016 - Stabilità 2016 - Riduzione IRES rinviata al 2017
22 marzo 2016 - Stabilità 2016 - Riduzione IRES rinviata al 2017
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21 marzo 2017 - Comunicazione blacklist 2017
21 marzo 2017 - Comunicazione blacklist 2017
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16 febbraio 2017 - DECRETO MILLEPROROGHE – Novità
16 febbraio 2017 - DECRETO MILLEPROROGHE – Novità
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13 gennaio 2017 - Soppressione ed eliminazione di alcuni codici tributo da gennaio 2017
13 gennaio 2017 - Soppressione ed eliminazione di alcuni codici tributo da gennaio 2017
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