Call center, non è esclusa la subordinazione in assenza di esercizio del potere disciplinare

La Corte di Cassazione, con la sentenza n.21710 del 27/10/2016, ha affermato che il rapporto di lavoro parasubordinato non può essere considerato genuino per il semplice fatto che non sia fornita la prova dell’esercizio del potere disciplinare e per il mancato controllo quotidiano da parte del datore di lavoro.

Nel caso di specie, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla decisione della Corte d’Appello che aveva accertato la natura subordinata del rapporto di lavoro, formalmente autonomo, di un lavoratore responsabile del call center. Infatti, il lavoratore risultava presente tutti i giorni sul luogo di lavoro ed era sottoposto alla direttive aziendali. 

I giudici di legittimità, confermando la decisione di merito, sottolineano che l’assenza di subordinazione non può essere provata:

  • né dal mancato esercizio del potere disciplinare, 
  • né dal mancato controllo quotidiano da parte del datore di lavoro.

Per quanto riguarda il potere disciplinare per poter essere esercitato è necessario un inadempimento da parte del lavoratore, pertanto, in assenza di un comportamento avente i caratteri dell’inadempimento, il mancato esercizio del potere disciplinare da parte del datore di lavoro non costituisce un elemento idoneo ad escludere il vincolo di subordinazione.

Analogamente, al mancato controllo quotidiano e costante da parte del datore di lavoro, la Corte ha sottolineato che nell’ipotesi in cui al lavoratore siano affidati ruoli di alta responsabilità, come la gestione di una filiale, sono sufficienti da parte del datore di lavoro anche indicazioni generiche e programmatiche, piuttosto che ordini e controlli continui e quotidiani.

Infine, la Corte ricorda, che il mancato esercizio del potere disciplinare può costituire indice sintomatico dell’instaurazione di un rapporto di lavoro autonomo e non subordinato, solo nell’ipotesi in cui la causa del mancato esercizio non derivi dall’assenza di comportamenti inadempienti del lavoratore, idonei a giustificare l’esercizio del potere disciplinare.

 

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