Semplificazione o confusione dei codici tributo?

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 13/E del 17 marzo 2016, ha disposto la razionalizzazione dei codici tributo per i versamenti con il modello F24. L’operazione di revisione avrà effetto dal 1° gennaio 2017: ciò significa che i versamenti effettuati a partire da tale data dovranno essere eseguiti, in ogni caso, con i codici tributo di confluenza, anche se riferiti a periodi di competenza precedenti. 

Nella tabella pdf allegata sono riportati i codici tributi, che dal 1° gennaio 2017, dovranno essere utilizzati.

A partire dai cedolini con corresponsione emolumenti 12/2016, verranno apportate le seguenti variazioni: 

  • 1001 al posto del 1004 relativo alle ritenute sulle somme erogate a titolo di compenso; 
  • 1001 al posto del 1013 relativo alle ritenute su conguaglio tardivo; 
  • 1012 al posto del 1004 relativo alle ritenute sulle somme erogate a titolo di TFM.

I codici tributo dovranno essere obbligatoriamente utilizzati per i versamenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2017. Pertanto, la delega contenente le ritenute effettuate sugli emolumenti corrisposti nel mese di dicembre 2016, dovrà essere pagata a partire dal 1° gennaio 2017. 

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