LA NORMATIVA DA APPLICARE AI CONTRATTI A TERMINE

Come è noto il 14 luglio 2018 è entrato in vigore il c.d Decreto Dignità che ha modificato la durata del contratto a termine da 36 a 24 mesi, nonché il numero di proroghe applicabili da 5 a 4 ed ha introdotto l’obbligatorietà della causale qualora i contratti abbiano una durata complessiva superiore a 12 mesi o siano stati rinnovati.

Le modifiche introdotte dal Decreto Dignità decorrono dal 1° novembre 2018 e di conseguenza, la riforma ha portato all’esistenza di 4 diversi regimi:

·       Contratti anteriori al 14 luglio;

·       Contratti stipulati tra il 14 luglio e 11 agosto;

·       Contratti stipulati tra il 12 agosto e il 31 ottobre;

·       Contratti successivi al 31 ottobre 2018.

Resta applicabile la disciplina del Jobs Act (36 mesi, 5 proroghe ed acasualità) solo per i contratti stipulati prima del 14 luglio, purché la proroga o/e il rinnovo siano stati stipulati entro il 31 ottobre 2018.

Per tutti gli altri 3 casi si applica la nuova disciplina del D.L n.87/2018, la quale prevede una durata di dodici mesi senza causale ed è possibile apporre un termine superiore, non oltre i 24 mesi, purché vi siano le seguenti condizioni:

·       Condizioni imprevedibili legate ad esigenze temporanee estranee all’attività ordinaria;

·       Esigenze di sostituzione di altri lavoratori;

·       Esigenze connesse a incrementi temporanei significati e non programmabili dell’attività ordinaria.

In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a 12 mesi in assenza delle condizioni, per un periodo superiore a 24 mesi, e nel caso di proroghe superiore a 4, il contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla data di superamento dei 12 mesi.

In tema di proroghe e rinnovi si ricorda che per proroga si intende il protrarsi nel tempo del medesimo contratto attraverso il rinvio di un termine mentre per rinnovo si intende la rinegoziazione delle condizioni contrattuali fermo restando il mantenimento della stessa categoria e mansione. Nella proroga la causale è obbligatoria nel caso di superamento dei 12 mesi mentre nel rinnovo la causale è sempre obbligatoria. Inoltre, in caso di rinnovo si segnala l’aumento di 0,50% del contributo addizionale che passa da 1,40% a 1,90%.

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